Riprendiamo la dissertazione iniziata ieri sullo straordinario approccio albanese al concetto di proprieta’ privata, analizzando piu’ in dettaglio l’aspetto giuridico della vicenda del padrone del mare.
- La “7501” ex post come metodo di arricchimento
La catastrofe della proprieta’ fondiaria in Albania e’ iniziata con la famigerata legge 7501 che ha distribuito la proprieta’ di piccoli lotti di terreno ai lavoratori delle aziende agricole, una legge promulgata frettolosamente dal governo Berisha per tacitare la pressione sociale di quel tempo, e poi diventata uno strumento sistematico di estorsione, principalemente ai danni degli ex proprietari o ancor di piu’ ai danni degli investitori stranieri.
Forse il padrone del mare con la legge 7501 ha ottenuto la proprieta’ di una qualche baracca in cui era stato internato in riva al mare, ed ha pensato in cuor suo che, conoscendo qualcuno, con lo stesso metodo poteva ottenere anche la proprieta’ del mare, e questo gli e’ bastato per sentirsi proprietario anche di quello.
- Le “proprieta’ logiche” del diritto di proprieta’ in Albania
All’inizio, cioe’ subito dopo il crollo del comunismo, il concetto era uno solo: la proprieta’ privata, come la liberta’ personale, e’ sacra ed inviolabile.
La fame e l’avidita’ hanno presto iniziato a deformare l’applicazione pratica del concetto, allora assoluto ed indivisibile, di proprieta’ privata, ognuno applicando a suo uso e consumo lontani concetti acquisiti parlando con parenti emigrati in tanti luoghi diversi, e con diversi regimi di proprieta’. Chi si riferiva alle Americhe si sentiva proprietario anche degli uccelli che sorvolavano il suo terreno, oltre che ovviamente di tutto quello che vi si poteva trovare nel sottosuolo, chi si riferiva all’Europa preferiva tacere dei concetti di servitu’ prediale, pochissimi accettavano concetti come le concessioni di 99 anni o altri sistemi tipici anglosassoni, tutti rifiutavano il concetto di destinazione d’uso di un terreno o di un immobile, ma in mancanza di una giurisprudenza e di leggi chiare ognuno forniva interpretazioni di comodo, con grande godimento di avvocati temerari ed ignoranti che si sbizzarrivano a scrivere contratti degni di analisi psichiatriche.
In questo clima il diritto reale di proprieta’ in Albania, e per certuni, si e’ andato evolvendo, assumendo delle “proprieta’ logiche” che ne consentivano la deformazione ad usum, estendendo, estrapolando e proiettando il diritto principale su tutto quello che serviva attorno allo stesso, cosi’ i proprietari dell’ultimo piano di un edificio sono diventati proprietari anche del terrazzo, che presto e’ diventato un piano in piu’, oppure i proprietari del piano terra sono diventati proprietari delle aiuole che circondavano il palazzo, per poi immancabilmante costruirci garages o estensioni, stessa sorte per le strade d’accesso che spesso divennero proprieta’ divisa tra i frontisti,senza particolare cura dei diritti di passaggio di terzi. Abbiamo anche assistito a casi di proprieta’ “transitiva”, ad esempio per le linee elettriche, che attraversando il campo di un “pronar” diventavano inevitabilemnte di sua proprieta’ e da quello nasceva la pretesa di un pagamento per garantirti l’erogazione della corrente.
E’ da questo clima giuridico culturale che nasce il terreno di coltura della prepotenza e della conseguente insicurezza e che, ancora oggi dopo un quarto di secolo, consente al padrone del mare di alzare la voce.
- Il diritto reale di proprieta’ dipendente dalla capacita’ di persuasione.
Un aspetto paradossale della storia del padrone del mare e’ che il concetto di proprieta’ che ne emerge e’ un concetto “romantico - commerciale” basato sulla capacita’ di persuasione da parte del venditore che la merce offerta ha determinate caratteristiche che soddisferanno i bisogni del compratore, mente invece il sistema economico internazionale intende il concetto di proprieta’ in un modo molto piu’ “oggettivo - catastale”, cioe’ un elenco definito di diritti e di confini, spaziali e magari pure temporali, che siano incontestabili e registrati inequivocabilmente. Certamente il primo e’ piu’ adatto a soddisfare il piacere della trattativa tipico delle culture del Levante, ma il secondo e’ quello atteso dagli investitori, che mal tollerano di dover imbarcare nell’avventura qualche padrino o capobastone locale che possa garantire loro che il secondo concetto non si trasformi nel primo.
- Il diritto “oggettivo” internazionale e le specificita’ locali
La globalizzazione, ed altre manifestazioni inventate dal sistema occidentale per riprendere i discorsi dell’era coloniale, hanno ormai omologato molti concetti rendendoli uguali in tutto il mondo, alla faccia di quel multiculturalismo di bandiera, sventolato proprio da quelle sinistre occidentali che hanno promosso la globalizzazione. La prima vittima e’ necessariamente il sistema giuridico, che deve essere omologato ai principi internazionali, con buona pace delle tradizioni e delle culture locali, per garantire lo sviluppo dei traffici internazionali. Se vuoi giocare devi accettare questa regola. Questo produce pero’ degli effetti a scoppio ritardato, con reminescenze culturali difficili da estirpare, in particolare dal corpo giudicante che fatica ad adeguarsi al nuovo che avanza. Faccio un solo esempio, tra le popolazioni albanesi, almeno nei concetti comunemente espressi, il vero soggetto titolare dei diritti di proprieta’ era la famiglia, rappresentata dal “Kryeplaku” che disponeva la distribuzione dei benefici all’interno della famiglia, mentre nei codici contemporanei, imposti o meno, il titolare del diritto di proprieta’ e’ il singolo individuo.
Quando esiste una distanza tra il diritto codificato e quello spontaneamente praticato o tradizionalmente applicato, questa distanza produce conflitti, perche’ aumenta la zona di non comprensione dei fenomeni.
- Ma quale reato commette il padrone del mare?
Tutte le persone di buon senso che ho interpellato sulla vicenda del padrone del mare concordano che si tratti di un comportamento indegno, evidentemente illecito e fortemente dannoso per lo sviluppo dell’economia e delle relazioni sociali, cioe’ un comportamento censurabile che deve essere impedito, condannato e sanzionato dallo stato, se mai ce ne fosse uno in Albania.
Ma alla mia domanda su quale fosse il reato commesso dal padrone del mare, per il quale avrebbe dovuto essere trascinato davanti ad un tribunale ed evidentemente condannato, le tante certezze dei miei interlocutori hanno cominciato ad affievolirsi.
Il Codice Penale albanese e’ stato approvato dal Parlamento come legge n. 7895 il 27.01.1995 e da allora (fino al 22.05.2017) e’ stato modificato 20 volte per legge parlamentare e altre 8 volte con sentenza della Corte Costituzionale. Su 335 articoli (piu’ alcuni articoli aggiuntivi con la numerazione frazionata), piu’ di 300 sono stati modificati almeno una volta, ma molti articoli hanno subito piu’ di una modifica. Solo nella parte dall’articolo 73 in avanti, che fornisce la definizione dei singoli reati, praticamente tutti gli articoli sono stati modificati almeno una volta, mentre solo 43 articoli (su 72) sono stati modificati nella parte introduttiva e sui principi. Certamente il concetto di leggi “scritte nel bronzo” caro ai giuristi romani non si puo’ applicare al caso albanese.
L’ignoranza della legge non e’ ammessa neanche dall’ordinamento albanese, ma se anche il padrone del mare o la sua vittima lo avessero studiato (ipotesi di per se’piuttosto irrealistica), con buona probabilita’ non potrebbero in ogni caso essere cosi’ sicuri della sua interpretazione, visto che statisticamente ogni processo penale in Albania arriva al suo termine con un ordinamento modificato rispetto a quando e’ stato compiuto il delitto.
Minacce? Estorsione? (art. 109/b K.P.), Truffa? (art. 143 K.P.), Occupazione di terreno? (art. 200 K.P.), Nessuno di questi reati sembra adatto a descrivere la fattispecie, quello che piu’ si avvicina e’ la truffa, ma il pericolo e’ che in sede di giudizio venga evidenziato l’inevitabile concorso attivo della vittima, e questo finisca per far assolvere l’imputato.
Nel codice penale italiano, tra i reati contro il patrimonio, e’ definito il reato di “circonvenzione di incapace”, che meglio descriverebbe la fattispecie del padrone del mare: “chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d’infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”. Purtroppo nel codice penale albanese non esiste niente di simile, forse perche’ una simile definizione di reato potrebbe minacciare il senso profondo di quasi tutto il business albanese.
Le considerazioni sul padrone del mare e sul concetto di proprieta’ in Albania saranno terminate nei prossimi giorni.
